Il Garante della Privacy: per il minore suicida valgono le stesse regole deontologiche

Secondo il Garante della privacy, nell’esercizio del diritto di cronaca, per il quale non c’è necessità del consenso dell’interessato per i dati personali purché si rispetti il principio dell’essenzialità dell’informazione, se i protagonisti della notizia sono minori, vanno rispettate anche le ulteriori disposizioni del codice deontologico che garantiscono una specifica tutela della figura dei minori coinvolti che non viene meno con la loro morte.

Su tali premesse il Garante, con provvedimento dell’11 ottobre 2006, ha condannato l’editore ed ha segnalato all’Ordine il giornalista autore di un articolo che ha raccontato la vicenda del suicidio di un minore, corredato da fotografie del giovane e dell’abitazione della famiglia, rendendo pubbliche un pluralità di informazioni relative al padre ed al contesto sociale nel quale viveva il minore. In particolare il garante ha rilevato che “nel quadro delle notizie diffuse nel caso di specie figurano alcune informazioni relative all’abitazione della famiglia (indirizzo, numero civico e fotografia dell’immobile) e, accanto a commenti sullo stato di salute psichica del minore e sulle ragioni che lo avrebbero indotto a compiere il gesto autolesivo, brani estratti dal tema svolto dal minore il giorno del suicidio. La diffusione delle informazioni relative all’abitazione della famiglia, pur considerando l’ambito territoriale in cui si è svolta la vicenda (trattasi di un piccolo centro), non ha rispettato il principio di essenzialità sancito dall’art. 137, comma 3, del Codice e dall’art. 6 del citato codice di deontologia, trattandosi di informazioni non indispensabili ad una illustrazione pur compiuta di una vicenda che avrebbe potuto formare ugualmente oggetto di una cronaca lecita ed articolata. Inoltre, non risulta dimostrato da parte della resistente che l’acquisizione del tema sia avvenuta in modo lecito. Nella memoria del ?., la resistente ha sostenuto che il tema le sarebbe stato consegnato dall’insegnante. Il preside dell’istituto ha invece attestato di non averne autorizzato la pubblicazione e di non averne fornito copia ad alcuno (tranne che alla famiglia e alle autorità competenti), ma ha dichiarato in un’intervista di averne letto qualche passo ai giornali, con l’intento di restituire la verità di Andrea”.

Quale che sia la (non compiutamente accertata) modalità di acquisizione del tema da parte della testata, non può ritenersi dagli atti lecita la sua fuoriuscita dalla scuola, che non risulta concordata con la famiglia. Non risulta che si sia tenuto conto del legittimo interesse di quest’ultima ad assentire alla pubblicazione di un documento che, pur entrando a far parte anche degli atti scolastici, resta un documento personale che, specie in casi come quello in esame, contiene delicate informazioni la cui diffusione non selezionata può ledere la sensibilità e la sfera personale dei familiari della persona scomparsa tragicamente”.(da www.odg.it).

Il testo completo della delibera del Garante per la protezione dei dati personali può essere consultato collegandosi con la seguente pagina: http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1357845

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