CARTA DI MILANO

Approvata dal Cnog l’11 aprile 2013, la Carta di Milano, nella consapevolezza che il diritto all’informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, invita a osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i cittadini privati della libertà o in quella fase estremamente difficile e problematica del reinserimento nella società. 

Richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei doveri del giornalista, con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per razza, religione, sesso, condizioni fisiche e mentali e opinioni politiche, il Protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, detenuti o ex detenuti riafferma il criterio deontologico fondamentale del “rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati” contenuto nell’articolo 2 della legge istitutiva dell’Ordine nonché i principi fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dal Patto internazionale Onu sui diritti civili e politici e dalle Costituzioni italiana ed europea.