Esami

Gli esami di idoneità professionale per giornalisti per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti sono regolati dall’art. 32 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica, recentemente modificato con l’introduzione del personal computer nella prova scritta che ha sostituito la macchina da scrivere:

Art. 32. Prova di idoneità professionale

L’accertamento della idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo. L’esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell’Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte di Appello di Roma, scelti l’uno tra i magistrati di tribunale e l’altro tra i magistrati di appello; quest’ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione di esame.

Le modalità di svolgimento dell’esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal Regolamento.

Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l’utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l’accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1 della legge 16 gennaio 2008 n. 16 su G.U. del 6/2/2008.