Legge n. 69/1963 – del procedimento disciplinare

TITOLO III. Della disciplina degli iscritti

48. Procedimento disciplinare.
Gli iscritti nell’albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.
Il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell’art. 44.

49. Competenza.
La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto l’incolpato.
Se l’incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell’Ordine designato dal Consiglio nazionale.

50. Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell’Ordine.
L’astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sull’astensione, quando è necessaria l’autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.
Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell’Ordine designato dal Consiglio nazionale.
Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l’astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell’Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

51. Sanzioni disciplinari.
Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell’incolpato.
Esse sono:
a) l’avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
d) la radiazione dall’albo.

52. Avvertimento.
L’avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all’osservanza dei suoi doveri.
Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell’Ordine.
L’avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.
Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l’avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

53. Censura.
La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

54. Sospensione.
La sospensione dall’esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui l’iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

55. Radiazione.
La radiazione può essere disposta nel caso in cui l’iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell’albo, negli elenchi o nel registro.

56. Procedimento.
Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.
Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all’incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L’incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive (26).
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(26) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 dicembre 1995, n. 505 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 56, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione
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57. Provvedimenti disciplinari: notificazione.
I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.
Essi devono essere motivati, e sono notificati all’interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

58. Prescrizione.
L’azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.
Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto dedal giorno in cui è divenuta irrevocabile sentenza di condanna o di proscioglimento.
La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all’interessato, da eseguirsi nei modi di cui all’articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall’incolpato.
La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell’interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.
L’interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

59. Reiscrizione dei radiati.
Il giornalista radiato dall’albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.
Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all’articolo 57

TITOLO IV. Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali

60. Ricorso al Consiglio nazionale.

Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall’albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall’interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell’Ordine nel termine di trenta giorni.
Il termine decorre per l’interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell’articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.
I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

61. Procedimenti disciplinari.
Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all’incolpato nei modi e con il termine di cui all’articolo 56.
Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.

62. Deliberazioni del Consiglio nazionale.
Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell’albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell’Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d’appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

63. Azione giudiziaria (27)
Le deliberazioni indicate nell’articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall’art. 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (28)
Possono proporre il reclamo all’autorità giudiziaria sia l’interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

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(27) Articolo così modificato dal D. Lgs. 150/2011

(28) Articolo 27 del D. Lgs. 150/2011: “Le deliberazioni indicate nell’articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
E’ competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell’Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto o dove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
Presso il tribunale e presso la corte d’appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all’inizio dell’anno giudiziario dal presidente della corte d’appello su designazione del Consiglio nazionale dell’Ordine.
Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell’incarico, non possono essere nuovamente nominati.
Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
L’ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata”.
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64. Procedimento (29)
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(29) Abrogato dall’articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011
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65. Ricorso per Cassazione (30)
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(30) Abrogato dall’articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011
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