CARTA DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

Sottoscritta dall’Ordine dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa l’8 luglio 1993, la Carta si apre con la citazione integrale dell’art. 2 della legge 69 del 1963 e si chiude ricordando che la violazione delle norme in essa contenute è soggetta a sanzioni disciplinari. Il Protocollo, che costituisce uno statuto completo della deontologia professionale, richiama il rispetto della persona, la non discriminazione, la correzione degli errori e la rettifica, la presunzione di innocenza.

Contiene il divieto di pubblicare immagini violente o raccapriccianti, l’obbligo di tutelare la privacy dei cittadini e, in particolare, dei minori e delle persone disabili o malate. Circa le fonti specifica che, in via ordinaria, devono essere rese note al pubblico e, in caso di fonti confidenziali, prevale il dovere di mantenere il segreto professionale.

Richiamando il protocollo d’intesa fra giornalisti e operatori pubblicitari firmato il 14 aprile 1988, la Carta ribadisce il diritto dei cittadini a ricevere un’informazione sempre chiaramente distinta dalla pubblicità: le indicazioni che delimitano le due sezioni devono essere chiare e di immediata percezione. Inoltre il giornalista non può prestare il nome, la voce, l’immagine per iniziative pubblicitarie incompatibili con la tutela dell’autonomia professionale. La Carta definisce anche il concetto di incompatibilità tra il lavoro giornalistico e interessi o incarichi che siano in conflitto con la ricerca rigorosa ed esclusiva della verità dei fatti.