I Consigli provvedono alle iscrizioni all’Albo professionale e alle cancellazioni.
Le cancellazioni sono deliberate d’ufficio per le seguenti cause:
a) trasferimenti: nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; in caso di cambiamento di residenza il giornalista deve chiedere il trasferimento nell’albo del luogo di nuova residenza;
b) perdita del godimento dei diritti civili: essa opera come causa di cancellazione qualunque ne sia il titolo da cui è derivata;
c) perdita della cittadinanza italiana: in tal caso il giornalista può essere iscritto – a sua domanda – nell’elenco speciale per gli stranieri;
d) condanna penale: sono cancellati dall’Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che comportino l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero di interdizione dalla professione giornalistica, l’iscritto è “sospeso” di diritto durante il periodo di interdizione; nell’ipotesi di condanna penale che non importi la detta pena accessoria, il Consiglio inizia l’azione disciplinare ove ne ricorrano le condizioni;
e) perdita dell’esclusività prevista dalla legge “professionale”: si prevede la cancellazione del giornalista professionista quando risulti che sia venuto a mancare il requisito della “esclusività” professionale; ricorrendo tale ipotesi, il professionista può essere trasferito – a sua domanda – nell’elenco dei pubblicisti;
f) inattività: è disposta la cancellazione dagli elenchi dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione; nel calcolo dei termini non si tiene conto dei periodi di inattività professionale dovuta all’assunzione di cariche o di funzioni amministrative politiche o scientifiche, o all’espletamento di obblighi militari. La cancellazione per inattività è comunque esclusa per i giornalisti che abbiano maturato almeno quindici anni di iscrizione all’Albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività lavorativa con le caratteristiche di continuità e remuneratività;
g) cessazione dei requisiti di legge per i direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico: la cancellazione dal relativo elenco speciale, nel caso vengano a cessare i requisiti previsti in genere per i direttori responsabili di quotidiani o periodici dalla legge sulla stampa (cittadinanza italiana e possesso degli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche), nonché in caso di decadenza della registrazione della pubblicazione, o intervenuto mutamento della natura della rivista o periodico.
I Consigli provvedono, inoltre, alla reiscrizione (art. 42 L. n. 69) dei giornalisti cancellati dall’Albo che ne facciano richiesta quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.