Le indicazioni del Garante della Privacy

Il Garante per la privacy sulla pubblicazione delle sanzioni disciplinari degli Ordini professionali

La legge n. 675/1996 non ha modificato la disciplina legislativa sulla pubblicità degli albi professionali, i quali, anche in ragione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, intrattengono rapporti con gli iscritti, sono funzionalmente soggetti ad un regime di piena pubblicità, che si estende anche ai provvedimenti di carattere disciplinare. Detto regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico, deve ritenersi prevalente rispetto all’interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario della sanzione disciplinare, purché la menzione del relativo provvedimento applicativo avvenga in modo corretto e in termini esatti e completi. Ne consegue la liceità della divulgazione di detti provvedimenti tramite riviste o notiziari curati dai Consigli dell’Ordine, la cui pubblicazione è riconducibile all’ampia nozione di trattamento di dati personali finalizzato alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero, cui è applicabile la disciplina prevista dall’art. 25 delle legge n. 675/1996 in tema di attività giornalistica e di informazione.

Garante 29 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 20 [doc. web n. 39536]


La normativa in tema di trattamento dei dati personali non ha modificato la disciplina legislativa sulla pubblicità degli albi professionali, i quali, anche in ragione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, intrattengono rapporti con gli iscritti, sono funzionalmente soggetti ad un regime di piena pubblicità, che si estende anche ai provvedimenti di carattere disciplinare. Detto regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico, deve ritenersi prevalente rispetto all’interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario della sanzione disciplinare, purché la menzione del relativo provvedimento applicativo avvenga in modo corretto e in termini esatti e completi. Ne consegue la liceità della divulgazione di detti provvedimenti tramite riviste o notiziari curati dai Consigli dell’Ordine, la cui pubblicazione è riconducibile all’ampia nozione di trattamento di dati personali finalizzato alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero, cui è applicabile la disciplina prevista dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali in tema di attività giornalistica e di informazione. Detti principi operano anche nel caso della ripubblicazione della notizia dell’irrogazione della sanzione – nella specie, la sospensione per sei mesi dall’esercizio della professione – nel corso della sua esecuzione, non assumendo alcuna rilevanza che la rivista giunga ai destinatari in un tempo di poco successivo alla cessazione della sospensione.

Garante 25 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 55 [doc. web n. 1066212]