Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti dell’Ordine dei giornalisti ex art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
Nuovo Regolamento in sostituzione di quello vigente pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2016.
(Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2020)
Art. 1
Attività di formazione professionale continua
- La formazione professionale continua dei giornalisti (FPC) è un obbligo previsto dall’art. 3, comma 5, lett. b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 e dal combinato disposto degli artt. 20 e 20-bis, comma 1, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, per tutti gli iscritti all’Albo (elenco Professionisti ed elenco Pubblicisti).
- Costituiscono attività di FPC gli eventi formativi, tenuti anche all’estero o nelle lingue delle minoranze, organizzati dall’Ordine dei Giornalisti nonché da aziende e altri soggetti autorizzati dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (CNOG).
- La tipologia degli eventi è indicata nella tabella allegata al presente regolamento.Art. 2
Periodo formativo e assolvimento dell’obbligo
- Il periodo di FPC si articola in trienni. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data della prima iscrizione all’Albo. Il credito formativo triennale e la relativa tipologia sono riproporzionati in ragione d’anno.
- Il credito formativo professionale (CFP) è l’unità di misura per l’assolvimento della FPC e si basa sul parametro: 1 ora = 1 CFP. Al fine dell’attribuzione dei crediti (CFP) devono essere osservati i criteri indicati nell’ALLEGATO. Gli eventi interamente dedicati alla deontologia sono erogati a titolo gratuito e beneficiano di due crediti formativi aggiuntivi.
- Per l’assolvimento dell’obbligo formativo l’iscritto è tenuto ad acquisire 60 crediti nel triennio (da distribuire in almeno due anni) dei quali almeno 20 deontologici. I crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi on-line.
- Gli iscritti all’Albo da più di 30 anni sono tenuti ad assolvere l’obbligo formativo limitatamente all’acquisizione di 20 crediti nel triennio, di cui almeno 10 deontologici da distribuire in almeno due anni.
- Fermo restando l’art. 13 del presente Regolamento, sono esentati dall’obbligo formativo coloro che sono in quiescenza a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica.
- Non è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli eccedenti maturati nel triennio precedente.
- Il primo triennio di FPC si computa dal 1° gennaio 2014.Art. 3
Contenuti dei programmi formativi e modalità di svolgimento dei corsi
- Ai sensi degli artt. 20, 1° comma, lett. b) e 20-bis, 1° comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 i corsi formativi proposti devono comportare l’acquisizione di competenze relative all’attività professionale. I corsi relativi alla deontologia devono prevedere la presenza tra i relatori di almeno un giornalista, che abbia specifica competenza in materia.
- I corsi non possono essere associati o abbinati ad attività che esulano o che comunque non abbiano attinenza con la finalità formativa (ad es. attività turistiche, viaggi, degustazioni o altre forme di ristorazione).
- Non sono riconosciuti corsi formativi le conferenze stampa, le visite a musei e mostre, la presentazione di libri, la promozione di prodotti o aziende ed in generale l’attività lavorativa ordinaria o straordinaria svolta dal giornalista.
- Nel trattare le tematiche sono da escludere approcci di parte e tesi unilaterali.
- Le sedi degli eventi devono essere facilmente raggiungibili, senza che si rendano necessarie spese aggiuntive per la logistica e/o il pernottamento.
- Eventuali sponsor, diretti o indiretti, non devono assumere ruoli nell’evento.
- Le pause o interruzioni, a qualsiasi titolo, sono escluse dal calcolo orario per l’attribuzione dei crediti.
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8. I corsi di durata superiore alle quattro ore devono prevedere almeno due relatori.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione dei programmi e accreditamento
1. I programmi
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m)
degli eventi inviati al CNOG devono indicare:
Denominazione del Consiglio regionale dell’Ordine/Ente proponente; Data di svolgimento;
Luogo di svolgimento (città e indirizzo della sede dell’evento); Tipologia dell’evento;
Enti cooperanti;
Titolo dell’evento;
Argomenti oggetto di trattazione;
Qualifica e curriculum dei relatori;
Durata in ore (minimo due);
Numero minimo (venti) e massimo di partecipanti consentito, al fine di garantire l’adeguata qualità della formazione;
Eventuali costi della quota di partecipazione;
Eventuali finanziatori o sponsor dell’evento;
Proposta sul numero di crediti da attribuire, in base all’ALLEGATO.
Art. 5
Attribuzioni e compiti del CNOG
- Il CNOG, ai sensi degli artt. 20, lett. b) e 20-bis della L. 69/1963, coordina, promuove e autorizza lo svolgimento della FPC e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.
- In particolare il CNOG:
- a) esamina e valuta le offerte formative inserite nei programmi dei Consigli regionali dell’Ordine e attribuisce o revoca i relativi crediti, garantendo criteri di uniformità su tutto il territorio nazionale;
- b) valuta i requisiti dei soggetti terzi, ne esamina le offerte formative e attribuisce o revoca i relativi crediti;
- c) valuta e riconosce la natura deontologica degli eventi;
- d) individua, di concerto con altri Ordini, crediti formativi professionaliinterdisciplinari;
- e) verifica la qualità degli eventi anche attraverso sistemi di rilevazione delgradimento.
- Inoltre il CNOG può:
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- a) promuovere e organizzare proprie attività formative; tali iniziative possono svolgersi anche all’estero e di concerto con enti o istituzioni;
- b) stipulare convenzioni con le Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;
- c) valutare proposte formative di alta specializzazione, su base individuale, che l’iscritto formula al Consiglio dell’Ordine regionale di appartenenza.
- Per la valutazione delle offerte formative il Cnog si avvale del proprio Comitato Tecnico Scientifico (CTS).
- Il Comitato Esecutivo del CNOG attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei Piani di Offerta Formativa (POF).
- Quando sussistono giusti motivi, il Consiglio nazionale può riconoscere anche eventi che siano stati comunicati successivamente all’approvazione del programma dell’offerta formativa, purché il Consiglio dell’Ordine regionale o i soggetti terzi formatori ne abbiano inoltrato la relativa richiesta di accreditamento prima dello svolgimento.Art. 6
Attribuzioni e compiti dei Consigli regionali dell’Ordine
1. I Consigli regionali dell’Ordine:
- a) organizzano eventi di formazione della durata minima di due ore, assicurando che i docenti giornalisti siano in regola con l’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni, e che i docenti non giornalisti non abbiano riportato condanne penali per reati non colposi;
- b) garantiscono la gratuità degli eventi deontologici;
- c) rilevano le presenze dei partecipanti agli eventi formativi anche con strumentielettronici;
- d) verificano l’assolvimento dell’obbligo della FPC dei propri iscritti;
- e) inviano al Consiglio nazionale, con cadenza bimestrale, i piani di offertaformativa (POF);
- f) prevedono un numero di posti non inferiore a 20 (15 nel caso di corsi ad altocontenuto tecnologico) al fine di garantire l’adeguatezza e la qualità della formazione.Art. 7
Attribuzione e compiti dei soggetti terzi. Autorizzazione. Accreditamento degli eventi
1. Ai sensi dell’art. 20-bis, lett. b) della legge 69/1963, il CNOG stabilisce che per ottenere l’autorizzazione i soggetti terzi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) atto costitutivo e/o statuto;
- b) codice fiscale e/o partita IVA;
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c) certificazione di abilitazione/accreditamento rilasciata da organismi di diritto pubblico;
- d) certificazione comprovante l’esperienza almeno triennale nella formazione;
- e) curriculum aggiornato dei formatori che, se giornalisti, devono essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni; se nongiornalisti non devono aver riportato condanne penali per reati non colposi;
- f) sede fisica idonea alla docenza in conformità con le normative vigenti;
- g) strumentazione appropriata.
- La domanda di autorizzazione va presentata al CNOG. Essa, unitamente alla relativa proposta di delibera motivata del CNOG, viene trasmessa al Ministero della Giustizia per l’emissione del parere obbligatorio e vincolante, che sarà comunicato ai richiedenti unitamente alla delibera finale.
- L’autorizzazione ha validità triennale e decorre dalla data del rilascio.
- I soggetti terzi formatori devono dare tempestiva comunicazione al CNOG di ogni eventuale modifica organizzativa, statutaria o societaria, pena l’avvio della procedura di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 8 del presente Regolamento.
- Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione – fermo restando il permanere dei requisiti di cui al precedente comma 1, lett. a), c), d), e) – i soggetti terzi presentano, nei sei mesi che precedono la scadenza triennale, una specifica richiesta al Consiglio nazionale, accompagnata da una relazione dettagliata sull’attività autorizzata dal CNOG, ai sensi del presente articolo.
- Le richieste di rinnovo successive alla scadenza sono irricevibili e pertanto l’interessato deve presentare una nuova domanda di autorizzazione.
- È causa ostativa al rinnovo della autorizzazione l’annullamento per qualsiasi motivo dei corsi proposti e autorizzati in misura pari o superiore al 50% o l’assenza totale di proposte formative nel corso del triennio.
- Sulla richiesta pervenuta, il CNOG formula proposta di delibera al Ministero della Giustizia per l’emissione del parere vincolante.
- Fermi restando gli artt. 3 e 4 del presente Regolamento ogni evento deve soddisfare le seguenti condizioni:
- a) avere una durata effettiva di almeno 2 ore;
- b) prevedere un numero di posti non inferiore a 20 (15 nel caso di corsi ad altocontenuto tecnologico) al fine di garantire l’adeguatezza e la qualità dellaformazione;
- c) indicare il numero massimo di posti.
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10. Ciascun soggetto terzo può presentare richiesta di autorizzazione per un numero massimo di 10 eventi a pagamento per ciascun anno di formazione. Gli eventi gratuiti non sono soggetti a limitazione di numero.
11. Per ciascun evento accreditato il soggetto terzo è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:
- a) comunicare al Consiglio dell’Ordine regionale il nominativo e i recapiti di un responsabile cui fare riferimento per tutti gli adempimenti relativi;
- b) rilevare le presenze dei partecipanti e consentire agli incaricati dell’Ordine di verificarle nella sede dove si svolge l’evento;
- c) inviare al Cnog i fogli presenza recanti le firme dei partecipanti in entrata e uscita (con l’indicazione degli orari) ovvero forme di attestazione e/o di rilevazione digitale definite dal Cnog;
- d) prevedere tra i docenti dei corsi almeno un giornalista il quale deve essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua (FPC) e non aver ricevuto sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni. Nel caso di docenti non giornalisti assenza di condanne penali per reati non colposi.Art. 8
Revoca autorizzazione soggetti terzi
- Qualora il soggetto terzo non adempia agli obblighi di cui all’art. 7 del presente regolamento o venga meno uno dei requisiti di cui al medesimo articolo, il CNOG può sospendere l’autorizzazione a svolgere attività di formazione, dandone comunicazione all’ente interessato.
- Entro un periodo massimo di 30 giorni dalla comunicazione di cui al 1° comma, il soggetto terzo può presentare opposizione alle contestazioni. Se le argomentazioni sono ritenute insufficienti, il CNOG – previa acquisizione del parere vincolante del Ministero vigilante – revoca l’autorizzazione concessa.Art. 9
La formazione aziendale
- Le aziende possono svolgere attività formative dedicate ai propri dipendenti, previo accreditamento del Cnog.
- La domanda di accreditamento va presentata, per il tramite dei Consigli dell’Ordine regionale in cui hanno luogo gli eventi, al Consiglio nazionale.
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- La domanda di accreditamento di corsi rivolti ai propri dipendenti giornalisti deve contenere:
- a) Il titolo del corso;
- b) L’articolazione e l’organizzazione dello stesso;
- c) Il numero dei giornalisti interessati;
- d) Date, orari e luogo di svolgimento;
- e) Nominativi, posizione aziendale nonché curriculum dei docenti;
- f) Dichiarazione di disponibilità ad accogliere incaricati dell’Ordine per i necessaricontrolli sullo svolgimento del corso;
- g) Il nome e i recapiti di un referente aziendale per la gestione del corso.
- Il Consiglio nazionale comunica al Consiglio regionale e per conoscenza all’azienda il numero di crediti attribuiti all’evento.
- L’azienda è obbligata al rilevamento delle presenze degli iscritti al corso (entrata e uscita) con lettore ottico e/o in forma cartacea.
- L’azienda trasmette un file formato Excel contenente i seguenti dati dei giornalisti partecipanti suddivisi in colonne: nome, cognome, codice fiscale, numero di tessera, ordine regionale di appartenenza.
- Le domande di accreditamento presentate successivamente allo svolgimento del corso sono inammissibili.Art. 10
Sostegno alle attività formative
1. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Comitato Esecutivo, delibera i sostegni economici da attribuire alle attività formative organizzate dai Consigli regionali dell’Ordine.
Art. 11 – Proposta Inosservanza dell’obbligo formativo
- A conclusione del triennio formativo il Consiglio regionale dell’Ordine, sulla base di quanto evidenziato dalla piattaforma informatica che gestisce la FPC, verifica il numero e la tipologia dei crediti maturati.
- Qualora, a seguito dell’istruttoria compiuta, il Consiglio regionale dell’Ordine accerti l’inadempimento, ne dà segnalazione al Consiglio di disciplina territoriale.
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Art. 12 Incompatibilità e divieti
- Il ruolo di componente del CNOG è incompatibile con la presenza negli organi di indirizzo e di gestione dei soggetti terzi autorizzati.
- È fatto divieto a tutti i componenti del Cnog, dei Consigli regionali dell’Ordine e dei Consigli di disciplina (territoriali e nazionale) di intervenire a titolo oneroso negli eventi formativi accreditati dal CNOG.Art. 13 Esenzioni temporanee
- Su richiesta dell’iscritto, il Consiglio regionale competente esenta il giornalista dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
- a) maternità o congedo parentale;
- b) malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante daaccertate cause oggettive;
- c) assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente legislazione preveda lapossibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.
- Nel riconoscere l’esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell’obbligo formativo triennale.Art. 14 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
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ALLEGATO – Conseguimento dei CFP TIPOLOGIA FPCEventi formativi accreditati dal CNOG
Eventi formativi individuali massimo 6 crediti nel triennio riconosciuti dal CNOG
CREDITI CFP
1 credito l’ora fino a un massimo di 8 crediti per evento.
Gli eventi gratuiti interamente dedicati alla deontologia beneficiano di due crediti formativi aggiuntivi.
Non è consentito attribuire più di 16 crediti nel caso di un evento organizzato in più giorni anche se con durata complessiva superiore a 16 ore.
Eventi formativi aziendali accreditati dal CNOG
1 credito l’ora
per un massimo di 7 crediti per evento per un massimo di 30 nel triennio.
Insegnamento di materie inerenti alla professione in corsi o master di livello accademico e in master o scuole riconosciuti dal CNOG
1 credito l’ora
per un massimo di 16 crediti nel triennio
Il nuovo Regolamento è scaricabile dal sito Odg all’indirizzo
https://www.odg.it/formazione-in-vigore-il-nuovo-regolamento/38633