CONSIGLIO DISCIPLINA: MODIFICA ARTICOLO 8 REGOLAMENTO SU PUBBLICAZIONE SANZIONI

Con l’approvazione da parte del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, nella seduta del 4 marzo 2019, dell’articolo 8 del Regolamento per la trattazione dei procedimenti disciplinari del 5 aprile 2016, riprenderà nei prossimi giorni la pubblicazione sul sito internet dell’Odg Abruzzo delle decisioni inerenti le sanzioni irrogate ai colleghi che abbiano commesso violazioni deontologiche. La modifica dell’articolo 8 si è resa necessaria in relazione all’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali.  Questo il testo del regolamento così come modificato:

ARTICOLO 8

Pubblicità delle decisioni

Ferme restando le norme dettate a tutela dai dati personali, le decisioni adottate dal Consiglio di disciplina, che si siano concluse con sanzioni irrogate agli iscritti all’Albo, secondo quanto fissato dal Titolo III della legge 69/63, vengono pubblicate sul sito internet dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo. 

Se ne dispone la rimozione, in caso di avvertimento o censura, dopo due mesi dalla pubblicazione; in caso di sospensione decorso il periodo corrispondente alla durata della sanzione e per la radiazione dopo cinque anni. La pubblicazione avviene attraverso l’indicazione della sanzione irrogata e un sommario riassunto delle motivazioni poste alla base del provvedimento.

In caso di riforma della decisione nei successivi gradi di giudizio, viene dato conto, mediante pubblicazione sul sito, delle relative decisioni, d’ufficio o su richiesta dell’interessato.

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